Art. 4.

      1. All'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al terzo comma,

 

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invia ai consigli regionali delle regioni le cui circoscrizioni sono modificate il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione, affinché si esprimano ai sensi del medesimo articolo 132. Entro i successivi settanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria, unitamente ai pareri resi dai consigli regionali se pervenuti. I disegni di legge costituzionale che prevedono la modificazione del territorio delle regioni a statuto speciale sono altresì comunicati alle regioni stesse e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo il procedimento di modificazione stabilito dai rispettivi statuti speciali».